Normativa

SOVRAINDEBITAMENTO
Conoscerlo è il miglior modo per prevenirlo e affrontarlo.

Con il termine “sovraindebitamento” si intende la condizione di forte squilibrio finanziario che si crea quando un privato cittadino, un piccolo imprenditore o un’azienda non soggetta a fallimento, si trova in grave difficoltà economica e non riesce a far fonte agli impegni presi.

La legge italiana riconosce tale condizione e nel corso degli anni ha introdotto diverse misure per porre rimedio a questo fenomeno e riequilibrare la situazione nel miglior modo possibile.

Procedure di composizione della crisi
PIANO DEL CONSUMATORE

Il Piano del consumatore, è riservato al solo consumatore (3) che si trovi in situazione di sovraindebitamento (2) . Non possono quindi accedervi le piccole imprese, i professionisti e gli altri imprenditori esonerati dal fallimento che possono utilizzare le altre due procedure (l’accordo e la liquidazione).

Il piano del consumatore prevede una ristrutturazione dei debiti che può riguardare sia i tempi di pagamento (è possibile anche la cessione di crediti futuri) sia l’ammontare del debito (in ogni caso deve essere assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili).

La legge prevede alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del piano del consumatore. (1)

Non è necessario l’assenso dei creditori: il piano può quindi essere vincolante anche contro la loro volontà. Per questa ragione il piano del consumatore è soggetto al vaglio del Giudice, che deve omologarlo, verificando che la proposta non sia più svantaggiosa rispetto alla liquidazione del patrimonio per i creditori privilegiati o per quelli che presentino opposizione.

Il Piano del consumatore può prevedere che il debitore conservi la propria casa di abitazione, continuando a pagare regolarmente le rate del mutuo solo se i pagamenti siano stati regolari fino al deposito della domanda o se il Tribunale autorizzi il debitore a pagare le eventuali rate e interessi arretrati.

Per beneficiare del Piano il debitore non deve aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (requisito della meritevolezza).

Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del Piano del consumatore, la proposta può essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

Il Piano è vincolante anche per l’amministrazione finanziaria (e quindi per tutti i tributi ed i crediti fiscali) qualora sia più conveniente rispetto alla liquidazione (cram down fiscale).

La L. 176/2020 consente ora procedure familiari, nel caso in cui i soggetti sovraindebitati siano conviventi o quando il debito abbia origine comune (possono pertanto accedervi anche i garanti).

La procedura si articola in quattro fasi

  • la predisposizione del piano, redatto da un gestore della crisi nominato dall’Organismo di composizione della crisi (OCC) che contenga la proposta di ristrutturazione dei debiti;
  • il deposito della domanda con allegata la proposta redatta dal gestore della crisi presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto sovraindebitato;
  • la valutazione del Tribunale che deve prima vagliarne l’ammissibilità e successivamente omologarlo;
  • l’esecuzione del piano.

Alla regolare esecuzione del piano omologato conseguente automaticamente l’esdebitazione per tutti debiti residui relativi a crediti sorti anteriormente alla proposizione del Piano ed insoddisfatti integralmente o parzialmente.

1: I Consulenti del debito della rete Riparto valutano preliminarmente, prima quindi di rivolgersi ad un OCC, i presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Per il piano del consumatore sono requisiti di ammissibilità (art. 7 l. 3/2012):
a. essere un consumatore;
b. non aver fatto ricorso alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento nei precedenti 5 anni;
c. non aver subito per cause imputabili al debitore la risoluzione o l’annullamento di un precedente piano o accordo;
d. non aver fornito la documentazione che consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale;
e. non aver beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
c.- non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o dolo.

2 : Il sovraindebitamento è “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni oppure la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 6 , co. 2 lett a. l. 3/2012).

3 : E’ consumatore ai fini dell’accesso allo strumento del Piano “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” possono accedere al Piano anche i soci illimitatamente responsabili di società di persone, per debiti estranei a quelli sociali (art. 6 , co. 2 lett b. l. 3/2012).

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Possono accedere all’accordo di composizione della crisi non solo i consumatori, ma tutti gli imprenditori non fallibili e i professionisti. Nel caso di società di persone, l’accordo di composizione concluso dalla società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

L’Accordo di composizione della crisi è un piano di pagamento dei propri debiti, che richiede il raggiungimento di un’intesa con i creditori, sia per l’eventuale riduzione del debito, sia per i tempi di pagamento (in ogni caso deve essere assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili). Il debitore, con il deposito della domanda al Tribunale, presenta ai propri creditori una proposta di ristrutturazione dei debiti.

La legge prevede alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi (1).

Per l’omologazione della proposta è necessario ottenere il consenso del 60% dei crediti, esclusi quelli privilegiati, pignoratizi ed ipotecari. I creditori che non esprimo il voto sono considerati favorevoli alla proposta (silenzio assenso). Proprio perché richiesto il consenso dei creditori non è necessario il requisito della meritevolezza del debitore.

L’Accordo è vincolante anche per l’amministrazione finanziaria (e quindi per tutti i tributi ed i crediti fiscali) qualora sia più conveniente rispetto alla liquidazione. In questo caso il Tribunale non tiene conto del voto contrario dell’amministrazione finanziaria se necessario per il raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti (cram down fiscale).

Nei casi in cui i beni ed i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’Accordo di composizione della crisi, la proposta può essere sottoscritta da uno o più terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

L’Accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento dell’esecuzione della pubblicità disposta dal Giudice; i creditori posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

L’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori i cui crediti siano sorti anteriormente alla proposizione dell’Accordo e non siano stati soddisfatti, consegue automaticamente, a condizione della regolare esecuzione dell’Accordo omologato.

1: I Consulenti del debito della rete Riparto valutano preliminarmente, prima quindi di rivolgersi ad un OCC, i presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Per il piano del consumatore sono requisiti di ammissibilità (art. 7 l. 3/2012):
a. essere un consumatore;
b. non aver fatto ricorso alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento nei precedenti 5 anni;
c. non aver subito per cause imputabili al debitore la risoluzione o l’annullamento di un precedente piano o accordo;
d. non aver fornito la documentazione che consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale;
e. non aver beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
c.- non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o dolo.

2: Il sovraindebitamento è “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni oppure la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 6 , co. 2 lett a. l. 3/2012).

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In alternativa al Piano del consumatore o all’Accordo di composizione della crisi, il debitore può chiedere la Liquidazione di tutti i suoi beni. Il Tribunale nomina un liquidatore giudiziale che esercita le azioni di recupero dei crediti, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori.

L’apertura della procedura di Liquidazione comporta il blocco di tutte le procedure esecutive e cautelari; gli eventuali giudizi di cognizione sono, su autorizzazione del Giudice, proseguiti dal liquidatore.

La liquidazione comporta la messa a disposizione di tutti i beni del debitore al fine soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate. Nella liquidazione entrano anche i beni sopravvenuti al debitore nei quattro anni successivi all’apertura della procedura, fatto salvo quanto necessario per un dignitoso tenore di vita del debitore e della propria famiglia, secondo quanto stabilito dal Tribunale.

Entro un anno dalla chiusura della procedura, i debitori persone fisiche possono chiedere l’esdebitazione che determina la liberazione e la non esigibilità dei debiti residui non soddisfatti per crediti sorti prima dell’avvio della procedura di Liquidazione. L’esdebitazione non è concessa se il sovraindebitato abbia tenuto un contegno complessivo diretto a frodare i creditori (3).

Per accedere alla procedura di liquidazione non è necessario il consenso dei creditori né il requisito della meritevolezza, richiesta invece per l’ottenimento dell’esdebitazione finale del debitore, che il Giudice potrà concedere solo al termine della procedura, su specifica istanza del debitore.

Con la l. 176/2020 è oggi ammessa anche l’esdebitazione del debitore incapiente, ovvero della persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcun bene o utilità nemmeno in prospettiva futura. Si trova in tale situazione il debitore del tutto privo di patrimonio e di reddito o con un reddito inferiore a quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia. La legge prevede una soglia calcolata in base all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare. L’importo base che deve essere assicurato al debitore senza famiglia ammonta ad € 6.085 all’anno che si incrementa in ragione della composizione del nucleo familiare.

Il Tribunale valutata l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede l’esdebitazione. Il debitore può quindi non pagare i debiti che divengono inesigibili da parte dei creditori. Il debitore è tenuto al pagamento anche parziale dei debiti se, nei quattro anni successivi alla domanda, sopravvengono beni o danaro che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura superiore al 10%.

1: I Consulenti del debito della rete Riparto valutano preliminarmente i presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione della crisi.
Per la procedura di liquidazione del patrimonio sono requisiti di ammissibilità:
a. essere consumatore, imprenditore commerciale non fallibile; imprenditore agricolo; professionista intellettuale; start-up innovativa (D.L. 179/2012);
b. non aver fatto già ricorso alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento negli ultimi 5 anni
c.
il debitore non deve aver posto in essere atti in frode e deve allegare alla domanda la documentazione necessaria per ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

2: Il sovraindebitamento è una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni oppure la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

3: Il debitore può accedere all’esdebitazione al termine della procedura di Liquidazione se fa domanda e se ricorrono i seguenti requisiti:

  • aver cooperato al regolare e efficace svolgimento della procedura
  • non aver ritardato lo svolgimento della procedura
  • non aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti;
  • non essere stato condannato per uno dei reati previsti dall’articolo 16 (es. aumento o diminuzione del passivo, produzione di documentazione alterata o contraffatta, mancato rispetto intenzionale dei contenuti dell’accordo o del piano, ecc…);
  • aver soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della Liquidazione.
  • non aver determinato il proprio sovraindebitamento mediante il ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;
  • non aver posto in essere nei cinque anni precedenti la procedura e nel corso della medesima atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

L’esdebitazione dopo la Liquidazione non opera per i debiti:

  • derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
  • per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  • per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura, sono stati successivamente accertati per la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.