PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Possono accedere a questo strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento tutti i debitori non assoggettabili a fallimento, escluso il consumatore. Nel caso di società di persone, il concordato minore concluso dalla società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Il concordato minore non pregiudica però i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, a meno che sia previsto diversamente.

Il Codice della crisi prevede per i debitori non fallibili escluso il consumatore la possibilità di rivolgere ai creditori una proposta di concordato minore, se ciò consente loro di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Se invece non ricorre tale ipotesi, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. In pratica tale procedura di composizione della crisi consente a chi può accedervi di ridurre la propria posizione debitoria, continuando ad esercitare l’attività imprenditoriale o professionale.

Il concordato minore è un piano di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, che richiede il raggiungimento di un’intesa con i creditori (in ogni caso deve essere assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili); il contenuto del concordato è libero (è possibile indicare il soddisfacimento parziale dei crediti con qualsiasi forma e anche suddividere i creditori in classi), ma devono essere specificati tempi e modalità per il superamento la crisi da sovraindebitamento.

La legge prevede alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della proposta di concordato minore. La proposta è in particolare inammissibile se il debitore che la presenta è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. E’ inoltre necessario che il debitore alleghi alla domanda di concordato minore una serie di documenti contabili e fiscali: in particolare dovrà allegare, a pena di inammissibilità, i bilanci e le dichiarazioni dei redditi riguardanti i tre anni precedenti alla richiesta, una relazione aggiornata sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria, l’elenco dei creditori (con l’indicazione delle rispettive cause di prelazione e degli importi dovuti), gli atti di amministrazione straordinaria degli ultimi cinque anni, nonché la documentazione relativa agli stipendi, pensioni, salari ed altre entrate del debitore e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

La proposta di concordato minore è presentata al tribunale territorialmente competente tramite un OCC, che allegherà una relazione particolareggiata a corredo della domanda. L’OCC ha poi un ruolo fondamentale nel curare la pubblicità della proposta di concordato, al fine dell’ottenimento dell’assenso necessario.

Il concordato minore è approvato se viene accettato da tanti creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza quindi dei crediti, non dei creditori), senza considerare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l’integrale pagamento, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al loro diritto di prelazione. I creditori anche privilegiati soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. I creditori che non esprimo il voto sono considerati favorevoli alla proposta (silenzio assenso).

Il concordato minore è vincolante anche per l’amministrazione finanziaria (e quindi per tutti i tributi ed i crediti fiscali) qualora sia più conveniente rispetto alla liquidazione. In questo caso il tribunale non tiene conto del voto contrario dell’amministrazione finanziaria se necessario per il raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti (cram down fiscale).

In caso di contestazioni del piano da parte dei creditori o da parte di qualunque altro soggetto interessato, l’omologa è possibile se il tribunale ritenga ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quella che si otterrebbe in caso di liquidazione dei beni. Il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento (è questo il caso della mancata considerazione del merito creditizio), non può presentare opposizione o reclamo, anche se dissenziente.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento dell’esecuzione della pubblicità disposta dal giudice; i creditori posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

L’esdebitazione – cioè la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori i cui crediti siano sorti anteriormente alla proposizione della proposta di concordato e non siano stati soddisfatti – consegue automaticamente, a condizione della regolare esecuzione del concordato omologato.

La legge prevede alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del piano del consumatore .

Non è necessario l’assenso dei creditori: il piano può quindi essere vincolante anche contro la loro volontà. Per questa ragione il piano del consumatore è soggetto al vaglio del Giudice, che deve omologarlo, verificando che la proposta non sia più svantaggiosa rispetto alla liquidazione del patrimonio per i creditori privilegiati o per quelli che presentino opposizione.

Il Piano del consumatore può prevedere che il debitore conservi la propria casa di abitazione, continuando a pagare regolarmente le rate del mutuo solo se i pagamenti siano stati regolari fino al deposito della domanda o se il Tribunale autorizzi il debitore a pagare le eventuali rate e interessi arretrati.

Per beneficiare del Piano il debitore non deve aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (requisito della meritevolezza).

Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del Piano del consumatore, la proposta può essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

Il Piano è vincolante anche per l’amministrazione finanziaria (e quindi per tutti i tributi ed i crediti fiscali) qualora sia più conveniente rispetto alla liquidazione (cram down fiscale).

La L. 176/2020 consente ora procedure familiari, nel caso in cui i soggetti sovraindebitati siano conviventi o quando il debito abbia origine comune (possono pertanto accedervi anche i garanti).

La procedura si articola in quattro fasi

  • la predisposizione del piano, redatto da un gestore della crisi nominato dall’Organismo di composizione della crisi (OCC) che contenga la proposta di ristrutturazione dei debiti;
  • il deposito della domanda con allegata la proposta redatta dal gestore della crisi presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto sovraindebitato;
  • la valutazione del Tribunale che deve prima vagliarne l’ammissibilità e successivamente omologarlo;
  • l’esecuzione del piano.

Alla regolare esecuzione del piano omologato conseguente automaticamente l’esdebitazione per tutti debiti residui relativi a crediti sorti anteriormente alla proposizione del Piano ed insoddisfatti integralmente o parzialmente.