Sovraindebitamento e fideiussioni

La nullità delle clausole contrattuali delle fideiussioni predisposte sulla base dello schema ABI può consentire la liberazione dai tuoi debiti

Hai firmato una fideiussione e la banca ti ha richiesto il pagamento dei debiti garantiti? Rivolgiti ai consulenti del debito degli sportelli Riparto per verificare se la fideiussione è ancora efficace e se puoi evitare di pagare quanto richiesto e chiedere in restituzione quanto pagato.

Con una recente sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SU, 30 dicembre 2021 n. 41994) hanno dichiarato la nullità di alcune clausole contrattuali delle fideiussioni predisposte sulla base di uno schema diffuso dall’ABI, considerato un’intesa restrittiva della concorrenza dall’Autorità Antitrust e dalla Banca d’Italia. In particolare, sulla base del parere dell’AGCM (provvedimento n. 14251/2005), Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005  ha accertato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie contengono disposizioni in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.

Le clausole censurate dalla Banca d’Italia sono le seguenti:

Reviviscenza della fideiussione, art. 2 che dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.

Decadenza dalla fideiussione, art. 6i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato

Invalidità delle obbligazioni garantite, art. 8: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

La nullità delle clausole accertata dalle Sezioni Unite della Cassazione consente ai fideiussori di far valere l’invalidità delle obbligazioni garantite e di non essere tenuti al pagamento qualora queste siano dichiarate nulle, inefficaci o revocate.

E’ stata dichiarata, inoltre, la nullità della clausola che consente di derogare all’art. 1957 del Codice civile, che impone alla banca, quale beneficiaria della garanzia, di agire nei confronti del debitore principale garantito entro 6 mesi dalla scadenza delle obbligazioni. Quindi, se la banca non ha rispettato tale termine decade dal diritto di far valere la fideiussione, e il fideiussore è liberato e quindi non è tenuto a pagare quanto richiestogli o può ottenere la restituzione di quanto eventualmente già pagato.

La nullità, come precisato dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, è limitata alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, a meno che non sia provato, o comunque desumibile dall’atto negoziale, che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole poi dichiarate invalide, in tal caso dovendosi estendere la nullità a tutto il contratto.

Se hai sottoscritto una fideiussione predisposta secondo lo schema ABI e la banca non ha rispettato il termine di decadenza semestrale stabilito dall’art. 1957 c.c. per agire contro il debitore principale, puoi liberarti dal debito, facendo valere la nullità delle relative clausole contrattuali.

I consulenti del debito degli Sportelli Riparto possono analizzare il tuo caso e consentirti di ottenere la liberazione parziale o totale dalle tue pendenze debitorie ed evitare il sovraindebitamento se dipende dalle fideiussione firmata.