Organismo di Composizione della Crisi e Gestore della crisi

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Per uscire dal sovraindebitamento grazie ad una delle procedure di composizione della crisi previste dalla l. 3/2012 (accordo con i creditori, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio) è sempre necessario rivolgersi ad un Organismo Di Composizione Della Crisi.

L’ Organismo Di Composizione Della Crisi (O.C.C). e il gestore della crisi svolgono un ruolo centrale nelle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Se vuoi uscire dal sovraindebitamento rivolgiti alla rete Riparto che ti aiuterà ad individuare un OCC competente per territorio e ti accompagnerà alle procedure di composizione della crisi.

E’ in ogni caso importante conoscere il ruolo degli OCC e dei gestori della crisi.

Registro degli Organismi di Composizione della Crisi

Tutti gli OCC devono essere iscritti in un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; nel registro sono iscritti:

  • gli organismi di composizione istituiti presso le Camere di Commercio, il segretariato sociale, gli ordini professionali di avvocati, dottori commercialisti e notai;
  • gli organismi costituiti presso i Comuni, Province, città metropolitane, regioni e istituzioni universitarie pubbliche.

Il gestore della crisi

Il debitore può rivolgersi ad un O.C.C. per la designazione di un gestore della crisi oppure può chiedere al tribunale la nomina di un professionista che svolga tali funzioni.

Il gestore della crisi è la persona fisica con specifiche competenze professionali che svolge alcune attività necessarie per avviare e portare a termine la procedura di composizione della crisi, dall’apertura alla omologazione quando necessaria, fino alla chiusura. In particolare il gestore della crisi deve predisporre una relazione che illustri le cause del sovraindebitamento, l’impossibilità del debitore di rispettare le proprie obbligazioni, la valutazione di completezza della documentazione indicando se le banche e gli altri intermediari finanziari abbia violato il dovere di valutare il merito creditizio del cliente.

Il gestore della crisi è tenuto a svolgere il proprio incarico con imparzialità e indipendenza, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico.

Funzioni degli O.C.C. e del gestore della crisi

L’O.C.C. assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione ed alla sua esecuzione (legge 3/2012):

  • dà notizia della proposta all’Agente della Riscossione e gli uffici fiscali, inclusi gli enti locali:
  • per l’accordo con i creditori riceve le dichiarazioni di consenso alla proposta e trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale prevista (un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti);
  • trasmette al giudice la relazione con le eventuali contestazioni pervenute e l’attestazione definitiva della fattibilità del piano;
  • dopo il decreto del giudice di fissazione dell’udienza, esegue la comunicazione ai creditori della proposta che contiene il piano del consumatore;
  • verifica la veridicità dei contenuti della proposta e dei documenti allegati;
  • attesta la fattibilità del piano;
  • esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice;
  • il giudice può disporre che l’O.C.C. “svolga la funzione di liquidatore e, se designato, quella di gestore per la liquidazione”;
  • risolve le difficoltà che possono insorgere nella fase di esecuzione dell’accordo e vigila sul suo adempimento;
  • comunica ai creditori eventuali irregolarità e fornisce ausilio al debitore per la modifica della proposta.

Tutte queste funzioni aiutano il debitore nella elaborazione e anche nella esecuzione del piano di ristrutturazione e sono di ausilio al giudice.

Infine, è importante ricordare che il debitore deve collaborare con l’O.C.C. o il gestore nominato dal tribunale. Se il debitore non collabora, il gestore o l’O.C.C. possono intimargli di provvedere entro un termine, pena la chiusura del procedimento.

Se vuoi avviare una procedura di composizione della crisi ed uscire dal sovraindebitamento, rivolgiti agli sportelli Riparto che ti aiuteranno a formulare la proposta, a ricercare la documentazione necessaria e ad individuare l’’OCC più vicino a te, illustrandoti anche quali possono essere i costi per l’intera attività dell’OCC e quelli da anticipare.