In caso di controversie contro un istituto bancario, molti consumatori rinunciano a far valere i propri diritti in un’azione legale.
I timori più ricorrenti sono i costi (spese legali e tasse), i tempi incerti e troppo spesso “biblici” della giustizia e il rischio di perdere la causa.
Dopo un reclamo bancario, se l’esito è negativo, ci sono però efficaci strumenti alternativi che possono portare a un risultato positivo, in tempi rapidi e con costi più ridotti di quelli di una causa ordinaria.
Conosci le procedure della mediazione civile e quella presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)? Approfondisci con noi e non rinunciare a quello che ti spetta.
Entrambi gli strumenti sono “condizioni di procedibilità”, ovvero passaggi obbligatori prima di poter eventualmente adire le vie giudiziarie.
Vediamo di seguito le caratteristiche, le differenze e gli aspetti comuni di questi due strumenti.
Mediazione Civile
È un procedimento istituito dalla d.lgs. 28/2010 che si svolge tramite l’assistenza di un mediatore imparziale, iscritto a un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia.
Il mediatore aiuta le parti, assistite obbligatoriamente da un avvocato, a trovare un accordo che soddisfi entrambe le posizioni.
Queste le principali caratteristiche:
- volontarietà del risultato: il mediatore non impone soluzioni, ma facilita la comunicazione e un accordo tra le parti;
- durata contenuta: la procedura deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della domanda;
- costi prevedibili: i costi sono stabiliti per legge;
- ambito di applicazione: riguarda non solo le controversie bancarie, ma anche altre materie civili e commerciali (come condominio, locazioni, successioni, ecc.).
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Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
È un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche o intermediari finanziari.
La procedura è gestita da un organismo indipendente e imparziale, che decide sulla base della documentazione fornita dalle parti.
Queste le principali caratteristiche:
- la decisione dell’ABF è vincolante per l’intermediario ma non è un titolo esecutivo, com’è invece una sentenza, e non può essere utilizzata per costringere la banca inadempiente a pagare. La banca inadempiente subisce tuttavia delle sanzioni (per approfondire, clicca qui);
- la procedura è documentale: non ci sono udienze, si svolge tramite lo scambio di memorie e documenti da depositare online tramite la piattaforma;
- costi contenuti: per il cliente, la presentazione di un ricorso costa 20 euro;
- ambito di applicazione: riguarda controversie su operazioni e servizi bancari e finanziari, esclusi i danni non patrimoniali e le controversie sempre contro istituti di credito, in ambito di intermediazione finanziaria, di competenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) .
Per approfondire e presentare un ricorso all’ABF, clicca qui.
Quali sono gli aspetti comuni?
- sia la mediazione civile che la procedura all’ABF devono essere obbligatoriamente esperite prima di avviare un’eventuale causa;
- entrambe le procedure sono concepite per giungere a una soluzione in tempi molto più brevi rispetto a una causa civile;
- i costi sono contenuti e generalmente inferiori rispetto alle spese processuali.
Quali sono le differenze?
- nella mediazione le parti partecipano attivamente agli incontri; nell’ABF la decisione è basata esclusivamente sulla documentazione;
- nella procedura ABF non è richiesta l’assistenza di un avvocato (anche se è consigliabile, considerata la complessità della materia);
- la mediazione si basa su un accordo volontario, mentre l’ABF emette una decisione.







