Le moratorie dei debiti bancari

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Prima di prendere la decisione di attivare una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è innanzitutto opportuno verificare se per il soggetto sovraindebitato sia possibile accedere alle “moratorie”, in particolare del mutuo prima casa.

I decreti governativi del 2020 e 2021 hanno introdotto misure a sostegno della liquidità per far fronte all’emergenza Covid-19 e prorogato ed ampliato la moratoria (o sospensione) dei mutui prima casa; contemporaneamente, sono state assunte, con le stesse finalità, iniziative di categoria e offerte dalle banche alla propria clientela (misure, queste ultime, non più applicabili essendo previste sino al 31/03/2021).

Il fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa (fondo Gasparrini)

Con la legge di Bilancio per il 2022 (L. 30/12/2021 n. 234) è stato prorogato fino al 31/12/2022 il termine di validità delle misure straordinarie adottate nei confronti di famiglie, lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa, che continueranno pertanto per tutto quest’anno ad avere accesso ai benefici del Fondo di sospensione mutui prima casa.

Il Fondo Gasparrini è rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa e prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate (fino ad un massimo di diciotto mesi) nel caso in cui si verifichino situazioni di temporanea difficoltà, con riflessi negativi sul reddito del nucleo familiare. Si tratta di un Fondo di solidarietà attivo già dal 2007, che è stato ulteriormente potenziato nel corso del 2020 per venire in aiuto alle persone in difficoltà per effetto della pandemia da Covid-19 e dei suoi riflessi sulle attività economiche.

Tra le situazioni di temporanea difficoltà che consentono di accedere al Fondo Gasparrini ricordiamo (con riferimento anche ad uno solo dei cointestatari del mutuo): la perdita (non per dimissioni, pensionamento o licenziamento per giusta causa) del rapporto di lavoro subordinato o del rapporto di lavoro parasubordinato e la condizione di disoccupazione al momento della presentazione della domanda; l’insorgenza di uno stato di non autosufficienza o handicap grave; la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni consecutivi; la riduzione di almeno il 20% dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi; per i lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali, un calo del fatturato medio giornaliero superiore del 33% rispetto al fatturato realizzato nell’ultimo trimestre del 2019.

Nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari è possibile accedere alla sospensione delle rate qualora almeno il 20% dei soci assegnatari degli immobili si trovi in una delle situazioni elencate sopra.

Per accedere al Fondo, è necessario presentare, alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, la domanda di sospensione.

Per l’accesso al Fondo: non è obbligatoria la presentazione dell’Isee; sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro; possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate anche i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione “prima casa”; non si tiene conto delle sospensioni già concesse per i mutui per i quali, al momento della presentazione dell’istanza di sospensione, sia ripreso per almeno tre mesi il regolare pagamento delle rate di mutuo.

L’accettazione della domanda non comporta la cancellazione delle rate per il periodo di sospensione: gli interessi che maturano durante la sospensione sono per il 50% a carico del Fondo Gasparrini e per il 50% a carico del mutuatario, che alla fine della sospensione si troverà pertanto a pagare una rata di mutuo un po’ più alta rispetto a prima della sospensione (dovendo pagare alla banca il 50% degli interessi maturati mentre il mutuo era sospeso) e vedrà il piano di ammortamento allungarsi di un numero di mesi pari al periodo di sospensione concesso.