In base alla normativa e alla giurisprudenza prevalente, il costo di una polizza assicurativa assume rilevanza ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura quando sussiste un “collegamento funzionale” tra la stipula della polizza e l’erogazione del finanziamento.
La norma cardine per la determinazione del tasso di usura è l’articolo 644, comma 4, del Codice penale. Tale disposizione stabilisce un principio di onnicomprensività, secondo cui nel calcolo del costo del credito devono essere inclusi tutti gli oneri collegati alla sua erogazione.
La sanzione civile per la pattuizione di interessi usurari è prevista dall’articolo 1815, comma 2, del Codice civile, il quale dispone la nullità della clausola relativa agli interessi.
Qual è la conseguenza, se sussiste un collegamento funzionale e il tasso effettivo globale del finanziamento (TEG) supera la soglia di usura?
Il mutuo o il prestito si trasforma da oneroso a gratuito, con l’azzeramento di ogni forma di remunerazione per il mutuante e l’obbligo di restituire tutti i costi corrisposti dal finanziato, non solo gli interessi nominali.
Il requisito fondamentale affinché il costo di una polizza assicurativa venga computato nel Tasso Effettivo Globale (TEG) del finanziamento – e che quindi rilevi al fine della verifica sull’eventuale superamento del tasso soglia d’usura – è il suo collegamento con l’erogazione del credito: tale collegamento sussiste quando la polizza è stata un presupposto per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a determinate condizioni.
Ma quando si può sostenere che ci sia un “collegamento funzionale”?
Quando una polizza è qualificata come obbligatoria per ottenere un mutuo (es. la polizza incendio e scoppio su immobile ipotecato), richiesta come condizione per l’erogazione del mutuo. Oppure la polizza “rischio morte”, nelle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione, obbligatoria per legge.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha consolidato il principio secondo cui la sussistenza di tale collegamento è presunta in caso di contestualità tra la stipula del contratto di finanziamento e quella della polizza assicurativa.
La Suprema Corte ha affermato che “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo” (Cass. Civ. Sez. 1, n. 20699 del 25 luglio 2024).
Questa presunzione sposta l’onere della prova sull’intermediario finanziario, il quale, per evitare l’inclusione del costo nel TEG, dovrà dimostrare la totale assenza di funzionalità della polizza rispetto alla garanzia del credito.
Il collegamento funzionale esiste, quando il contratto qualifica la polizza come “facoltativa” – come si verifica ad esempio in caso di acquisto di un’auto, quando la polizza, con durata pluriennale è coperta dal finanziamento – ma di fatto è un requisito per ottenere il finanziamento?
Secondo alcuni tribunali, tra cui quello di Torino, non rileva la definizione contrattuale di “polizza facoltativa”, se la sua sottoscrizione ha costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Bisogna accertare la sussistenza di un “rapporto di connessione particolarmente elevato tra finanziamento e polizza assicurativa che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l’interesse del finanziatore alla conservazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e al contenimento del rischio della sua insolvenza”.
Qualora l’inclusione del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TEG determini il superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione, si configura l’usura originaria. La conseguenza, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., è la nullità della clausola sugli interessi e la conversione del contratto in un finanziamento a titolo gratuito.
Ciò comporta che chi ha ricevuto un finanziamento ha diritto a non pagare gli interessi che devono ancora maturare e alla restituzione di tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento.







