Finanziamenti auto e polizze assicurative: quando il prestito diventa usurario?

Negli ultimi anni l’acquisto di un’automobile è diventato, per molte famiglie, una delle principali cause di difficoltà economica e di sovraindebitamento. Dietro formule commerciali apparentemente vantaggiose – rate contenute, anticipo ridotto, servizi “tutto incluso” e maxi rata finale – si nascondono spesso impegni finanziari complessi, destinati a pesare per anni sul bilancio familiare. In un altro articolo abbiamo già affrontato il tema di come la mobilità può diventare un peso finanziario insostenibile. Accanto al problema della sostenibilità economica delle rate, emerge oggi un ulteriore profilo particolarmente rilevante: quello relativo ai costi delle polizze assicurative abbinate ai finanziamenti auto e al loro possibile impatto sul superamento dei tassi soglia antiusura.

Il costo “nascosto” delle polizze nei finanziamenti auto

Sempre più frequentemente i finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli vengono accompagnati da coperture assicurative di varia natura: polizze vita, furto e incendio, Kasko, GAP, eventi naturali, cristalli, infortuni conducente e altre garanzie accessorie.Queste coperture vengono spesso presentate come facoltative o come strumenti di tutela del cliente. In realtà, nella pratica commerciale, rappresentano molto spesso una componente essenziale dell’operazione di credito: il premio assicurativo viene finanziato insieme all’auto, produce ulteriori interessi e contribuisce ad aumentare in modo significativo il costo complessivo del finanziamento.Il risultato è che una rata inizialmente percepita come “accessibile” può trasformarsi nel tempo in un peso economico difficile da sostenere, soprattutto quando si aggiungono altri debiti, spese impreviste o riduzioni del reddito familiare.È proprio in questo contesto che assumono particolare importanza alcune recenti pronunce a favore di consumatori e che hanno affrontato il tema dell’inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) ai fini della verifica dell’usura.

Le decisioni dei giudici: le polizze possono incidere sull’usura del finanziamento

Secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, per verificare se un finanziamento sia usurario devono essere considerati tutti i costi collegati all’erogazione del credito, indipendentemente dalla loro qualificazione formale.In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che:

  • ai fini dell’art. 644 c.p. devono essere considerate tutte le commissioni, remunerazioni e spese collegate al credito;
  • le polizze assicurative vanno incluse nel TEG quando risultano funzionalmente collegate al finanziamento;
  • il collegamento tra polizza e credito può essere presunto quando la stipula avviene contestualmente alla concessione del finanziamento.

Il principio richiamato dai giudici è quello dell’“onnicomprensività” del costo del credito: la finanziaria non può sottrarre dal calcolo del TEG costi economicamente rilevanti semplicemente definendo le coperture assicurative come “facoltative”. Recenti decisioni del tribunale di Torino e della Corte d’Appello di Torino hanno confermato un orientamento favorevole ai consumatori in materia di finanziamenti auto e usura bancaria. I giudici hanno stabilito che i costi delle polizze assicurative collegate ai finanziamenti devono essere inclusi nel calcolo del TEG quando risultano funzionalmente connessi al credito, anche se formalmente presentati come “facoltativi”. Nel caso deciso dal tribunale di Torino il 13 maggio 2024, relativo a un finanziamento CA Auto Bank, l’inclusione delle polizze assicurative nel TEG ha fatto emergere un tasso del 24,31%, superiore al limite antiusura del 16,45%. Il tribunale ha quindi dichiarato il contratto usurario e condannato la banca alla restituzione degli interessi. Con la decisione del 18 febbraio 2026, sempre il tribunale di Torino ha precisato che devono essere incluse nel TEG le polizze strettamente collegate alla tutela del credito, come furto e incendio, Kasko e GAP, mentre possono essere escluse le coperture rivolte prevalentemente all’interesse personale del cliente, come grandine o infortuni conducente. Anche la Corte d’Appello di Torino, il 23 marzo 2026, ha confermato che nel calcolo del costo del credito devono essere considerati premi assicurativi e provvigioni, ribadendo il principio di “onnicomprensività” previsto dall’art. 644 c.p. e chiarendo che le istruzioni della Banca d’Italia non possono limitare tale criterio.
Queste pronunce evidenziano che molti finanziamenti auto potrebbero contenere costi contestabili ai fini dell’usura. Per questo, chi ha sottoscritto un prestito con polizze assicurative dovrebbe verificare attentamente il contratto, il TEG effettivo e la reale facoltatività delle coperture, poiché in caso di irregolarità potrebbe avere diritto alla restituzione degli interessi o alla rideterminazione del debito residuo.