Segnalazioni illegittime alle centrali rischi: le controversie presso l’Arbitro Bancario Finanziario

Le controversie relative alle segnalazioni creditizie rappresentano una parte significativa dell’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), soprattutto con riferimento ai sistemi di informazione creditizia (SIC) e alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

Nel tempo, attraverso le proprie decisioni – in particolare quelle del Collegio di Coordinamento – l’ABF ha elaborato un insieme di principi interpretativi ormai consolidati, che definiscono con chiarezza i limiti entro cui gli intermediari possono effettuare segnalazioni negative.

Uno dei punti cardine riguarda l’obbligo di preavviso al cliente prima della segnalazione (previsto dall’art. 5 c. 6° del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati e dall’art. 125 c. 3° del Testo Unico Bancario)”.

L’ABF ha più volte affermato che tale comunicazione non ha natura meramente formale, ma costituisce una garanzia sostanziale a tutela del cliente: il preavviso consente al soggetto destinatario della possibile segnalazione di regolarizzare la propria posizione o di contestare eventuali errori prima che l’informazione negativa venga diffusa. L’omissione di tale preavviso comporta l’illegittimità della segnalazione stessa. Si veda, ad esempio, la Decisione ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012. Anche la Cassazione ha confermato che il preavviso è una garanzia sostanziale e che l’onere della prova della ricezione grava sull’intermediario (Cass. Civ., Sez. 1, n. 39769/2021)

Di conseguenza, la sua omissione comporta, secondo un orientamento costante (tra cui la decisione del Collegio di Coordinamento n. 9311/2016 che ha esteso l’obbligo di comunicazione anche a chi non riveste la qualifica di consumatore) l’illegittimità della segnalazione stessa. Inoltre, spetta all’intermediario dimostrare di aver effettivamente inviato tale comunicazione (cfr. ABF Milano, Decisione N. 10445 del 27 novembre 2025, che ha ritenuta non valida la comunicazione inviata tramite email ordinaria).

Un secondo profilo di grande rilievo riguarda la classificazione a “sofferenza” nell’ambito della Centrale dei Rischi. Anche su questo punto l’ABF ha adottato una posizione rigorosa: non è sufficiente un semplice ritardo nei pagamenti per giustificare una segnalazione di questo tipo. Al contrario, è necessaria una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria del cliente, tale da evidenziare uno stato di difficoltà grave e non temporanea. Le decisioni dell’ABF chiariscono che la nozione di “sofferenza” implica una condizione assimilabile all’insolvenza e non può essere applicata in modo automatico o meccanico. V. es. ABF, Decisione N. 7267 del 20 aprile 2020: “si è consolidato il principio interpretativo secondo il quale la segnalazione a sofferenza in CR “non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” senza che possa assumere “rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una serie contestazione sull’esistenza del credito” (v. Cass. 6 dicembre 2019 n. 31921; Cass. 16 dicembre 2014 n. 25361; Cass. Civ., Sez. 3, n. 26361/2014).

Un ulteriore ambito su cui si concentra la giurisprudenza dell’ABF è quello relativo alla correttezza e all’aggiornamento dei dati segnalati. Gli intermediari sono tenuti a garantire che le informazioni trasmesse siano esatte, complete e aggiornate. Ciò significa che eventuali errori devono essere corretti tempestivamente e che le segnalazioni devono essere adeguate all’evoluzione del rapporto, ad esempio in caso di estinzione del debito. La permanenza di dati inesatti o non aggiornati costituisce una violazione degli obblighi dell’intermediario, come evidenziato in numerosi provvedimenti dei collegi territoriali.

La Suprema Corte ha confermato che la prova della correttezza della segnalazione e della sussistenza dei presupposti per la classificazione a sofferenza grava sull’intermediario (Cass. Civ., Sez. 1, n. 28635/2020 Cit. 8; Cass. Civ., Sez. 1, n. 16485/2023).

Particolarmente rilevante è poi il tema del risarcimento del danno.

L’ABF distingue tra illegittimità della segnalazione e diritto al risarcimento, escludendo che quest’ultimo possa essere riconosciuto automaticamente (“danno in re ipsa”).

Il cliente deve dimostrare l’esistenza di un danno concreto e il nesso causale con la segnalazione (v. Tribunale di Milano, Sentenza n. 724/2024; Tribunale di Marsala, sentenza n. 1022/2019; Corte d’Appello Firenze, sentenza n. 2546/2019).

In assenza di tale prova, l’ABF tende a limitarsi a disporre la cancellazione o la rettifica dei dati.