È una delle forme di esecuzione forzata previste dall’ordinamento italiano, un procedimento legale attraverso il quale un creditore, munito di un titolo esecutivo (come una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo), può ottenere quanto gli è dovuto, facendo trattenere una parte dello stipendio o della pensione del debitore.
La disciplina del pignoramento è contenuta nel Codice di Procedura Civile (artt. 543, 545 e 546).
Quando il credito è rappresentato da uno stipendio o pensione, si parla di pignoramento presso terzi, perché il denaro non è nelle mani del debitore, ma in quelle di un “terzo” (tipicamente l’INPS o il datore di lavoro).
L’art. 543 c.p.c. prevede che il creditore debba notificare:
- l’atto di pignoramento al debitore e al terzo (datore o INPS)
- indicare nell’atto il credito vantato
- l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione per accertare la disponibilità del credito.
Ci sono limiti al pignoramento?
Sì, sono previsti dall’art. 545 c.p.c. che definisce i crediti impignorabili:
- non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata;
- non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
- stipendi, salari, e pensioni possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto (20%) per i debiti ordinari (es. debiti verso banche, fornitori, privati); per i crediti alimentari (es. mantenimento per figli o coniuge), il giudice può autorizzare un pignoramento più elevato;
- se ci sono più pignoramenti in corso, il totale non può superare la metà dello stipendio o della pensione;
- la pensione, se accreditata in banca, è impignorabile per la parte pari al triplo dell’assegno sociale (nel 2025 pari a circa 1.503 euro mensili), mentre la parte eccedente può essere pignorata nei limiti del quinto.
Qual è la procedura?
Una volta notificato l’atto di pignoramento:
- il datore di lavoro o l’INPS è obbligato a dichiarare al tribunale se e quanto deve al debitore (art. 546 c.p.c.);
- se il giudice accerta l’esistenza del credito, ordina al terzo di trattenere una quota dallo stipendio o pensione e versarla al creditore.







