I destinatari delle procedure di composizione della crisi

L’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è riservato a tutte le persone (fisiche o giuridiche) non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3/2012. Prima dell’introduzione di questa legge, per le persone fisiche e giuridiche non era invece possibile accedere, per la risoluzione della crisi, alle procedure concorsuali esistenti, riservate ai non piccoli imprenditori. Si tratta pertanto di una grande novità, che offre strumenti nuovi per risolvere le situazioni di sovraindebitamento di famiglie, professionisti e imprese non soggette alle procedure concorsuali “maggiori”.
In concreto, possono chiedere di accedere ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

  • Gli imprenditori commerciali, solo però se si trovano in una delle seguenti condizioni:
    a. Sotto soglia (e pertanto non soggetti a fallimento): si tratta di piccoli imprenditori, che devono avere avuto, per i tre anni che precedono la data in cui si valuta il ricorrere del requisito dell’assoggettabilità a fallimento, congiuntamente tutti e tre questi requisiti: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; ricavi lordi complessivi annui non superiori ad euro 200.000,00; debiti di ammontare non superiore ad euro 500.000,00, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.
    b. Sopra soglia, ma con debiti complessivi inferiori ad euro 30.000,00.
    c. Imprenditori anche non piccoli che hanno cessato l’attività e proceduto alla cancellazione dal registro delle imprese da almeno un anno.
  • I consumatori: è definito consumatore la persona fisica che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ciò a prescindere dalla natura dell’obbligazione stessa; è pertanto considerato ai fini della L. 3/2012 consumatore anche il socio di società di persone, per debiti estranei a quelli sociali, così come il fideiussore estraneo all’attività d’impresa (ai soli consumatori è in particolare riservata la possibilità di accedere ad uno degli strumenti di composizione della crisi, il “piano del consumatore”).
  • Le start-up innovative (art. 25 D.L. 179/2012), imprese anche non piccole, iscritte in una sezione speciale del Registro delle Imprese, che godono di agevolazioni fiscali e di deroghe al diritto societario e al diritto del lavoro e possono ricorrere al crowdfunding; le start-up innovative devono avere i seguenti requisiti: devono essere società di capitali costituite anche in forma cooperativa; devono avere oggetto innovativo e requisiti di innovatività; a partire dal secondo anno non devono avere valore della produzione annua superiore ad Euro 5 milioni; non devono essere quotate in Borsa; non devono distribuire utili. La veste di start-up innovativa opera per 5 anni (prorogabili di ulteriori 12 mesi ex art. 38 D.L. 34/2020)
  • Gli imprenditori agricoli e figure equiparate; si tratta di imprenditori anche non piccoli che non sono assoggettati alle tradizionali procedure concorsuali. E’ imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse (sono tali le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi – anche di ricezione e ospitalità – mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata)
  • I professionisti intellettuali: il professionista intellettuale (a titolo esemplificativo medici, avvocati, ingegneri, architetti, ecc.) di regola non è considerato imprenditore, di regola, perché l’art. 2238 comma 1° Codice Civile prevede che anche il professionista intellettuale sia assoggettato alle disposizioni dettate in materia di impresa “se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa” (si pensi ad una clinica o ad una scuola privata); prima della L. n. 3/2012 i professionisti intellettuali non assoggettati alla disciplina in materia di impresa non potevano accedere ad alcuna procedura concorsuale, ora invece anche a loro sono forniti i nuovi strumenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Un’importante novità entrata in vigore alla fine del 2020 è poi la possibilità di accesso ad una unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per i gruppi familiari conviventi (compresi i soggetti uniti da unione civile o da un rapporto di convivenza di fatto, così come i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo) o per i gruppi anche non conviventi il cui indebitamento abbia radice comune.

Ricordiamo infine che l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è possibile solo se è integrato anche il requisito oggettivo (se, cioè, vi sia una situazione di sovraindebitamento, (link all’articolo in cui si definisce tale situazione) e se non ricorrono alcune condizioni ostative (che sono tali per tutte le procedure di composizione della crisi, poi ve ne sono altre, specifiche per le singole procedure): il richiedente non deve aver fatto già ricorso alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento negli ultimi 5 anni; non deve aver subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore; non deve aver presentato una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.