Le procedure di composizione della crisi

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che possono essere attualmente attivate sono quattro:

  • Piano del consumatore
  • Accordo del debitore
  • Liquidazione dei beni 
  • Esdebitazione del debitore incapiente

Queste procedure hanno caratteristiche diverse, che consentono di individuare quella preferibile in considerazione delle condizioni soggettive del sovraindebitato e della specifica situazione debitoria.

  1. Piano del Consumatore

Si tratta di una procedura cui può accedere solo la persona fisica e solo per i debiti che non siano sorti per l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. Deve poi ricorrere il requisito della meritevolezza: il consumatore non deve cioè aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri, tanto che non è prevista normativamente una durata minima o massima. Il piano del consumatore non richiede l’assenso dei creditori, ma deve essere omologato dal tribunale; all’omologazione del piano consegue automaticamente l’esdebitazione, a condizione che le previsioni del piano siano rispettate. Non possono presentare opposizione all’omologa del piano, o reclami che non siano conseguenza del dolo del consumatore, i finanziatori che abbiano erogato importi con un piano di restituzione tale da erodere la soglia di reddito “dignitoso” (assegno sociale moltiplicato per parametro Isee relativo alla composizione del nucleo familiare). La proposta può essere omologata dal tribunale anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o previdenziale, se è più conveniente rispetto alla liquidazione del patrimonio.

Il mutuo sulla casa, a condizione che il sovraindebitato lo abbia pagato con regolarità fino alla data di deposito del piano o che sia autorizzato dal giudice a pagare il debito scaduto a tale data

per capitale e interessi, può continuare ad essere pagato alle normali scadenze secondo il piano di ammortamento previsto. Per i mutui già a sofferenza, è possibile proporre con il piano una moratoria ultrannuale, ciò però solo a condizione che la proposta sia preferibile all’alternativa liquidatoria.

  • Accordo di Composizione della Crisi

Possono accedere a questa procedura tutti i sovraindebitati, anche le persone giuridiche. L’accordo di composizione concluso dalla società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

L’accordo può prevedere, come il piano, la ristrutturazione dei debiti (anche quelli garantiti da cessione del quinto) e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma – anche mediante cessione di crediti futuri – e senza limiti normativi di durata. L’accordo può prevedere che si continui a pagare – come da piano di ammortamento – il mutuo sulla casa, a condizione che il sovraindebitato lo abbia pagato con regolarità fino alla data di deposito del piano o che sia autorizzato dal giudice a pagare il debito scaduto a tale data per capitale e interessi. Se però si tratta di un mutuo su bene strumentale per l’esercizio dell’impresa, è necessario che il gestore della crisi attesti che il credito, se venisse venduto il bene, avrebbe comunque soddisfazione e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

L’accordo necessita dell’assenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

L’esdebitazione consegue automaticamente, ma è sottoposta alla condizione risolutiva del rispetto delle previsioni dell’accordo.

  • Liquidazione dei Beni

Ha durata minima di quattro anni e può essere avviata su impulso del sovraindebitato (persona fisica o giuridica, la liquidazione dei beni della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili) o per conversione di altra procedura, in caso di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano o annullamento dell’accordo; è comunque sempre necessario il requisito di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Entrano nella liquidazione tutte le attività anche sopravvenute nel corso della durata della procedura: rimane a disposizione del sovraindebitato solo quanto necessario al mantenimento suo e della famiglia (sarà il giudice a determinare tale importo).

La procedura di liquidazione del patrimonio è gestita dal liquidatore, che ha la possibilità, in presenza di atti in frode ai creditori, di far rientrare nel patrimonio da liquidare anche i beni oggetto di tali atti con l’esercizio dell’azione revocatoria.

Alla liquidazione dei beni può conseguire, alla fine della procedura, l’esdebitazione: deve essere il debitore a chiederla entro un anno dalla chiusura della liquidazione. L’esdebitazione non viene concessa nel caso vi sia stata da parte del sovraindebitato la commissione di atti in frode ai creditori.

Da sottolineare che l’esdebitazione dopo la liquidazione dei beni non opera rispetto ai debiti nascenti da fatto illecito extracontrattuale né rispetto alle sanzioni penali ed amministrative che non siano accessorie a debiti estinti e rispetto ai debiti fiscali aventi causa anteriore all’apertura della liquidazione ma accertati successivamente.

  •  Esdebitazione dell’incapiente

Qualora non si possa offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in prospettiva futura, senza scendere sotto la soglia minima di reddito pari all’assegno sociale aumentato della metà (oggi euro 689,70 netti al mese) moltiplicato per i parametri Isee in funzione della composizione della famiglia, è possibile chiedere la dichiarazione di immediata inesigibilità dei debiti senza passare per la liquidazione (se entro quattro anni sopravvengono utilità rilevanti, pari ad almeno il 10% del valore del passivo, saranno però distribuite ai creditori).

Questa domanda si può proporre una sola volta, con ricorso da depositare tramite il gestore della crisi e quindi senza l’assistenza di un legale. E’ necessario che ricorra il requisito della meritevolezza.