Le banche e le finanziarie, quali operatori professionali, sono tenuti, per disposizioni europee recepite nel testo unico bancario, a valutare il merito creditizio, cioè la capacità del cliente di restituire il prestito e di assicurare a sé e alla propria famiglia una vita dignitosa. È un dovere molto importante, perché diretto a prevenire il sovraindebitamento e ad assicurare che i prestiti possano essere restituiti senza compromettere una vita dignitosa del debitore.
Le banche tramite l’accesso alla Centrale Rischi possono conoscere tutti gli impegni finanziari del debitore e sono in grado di valutarne il merito creditizio, cioè la capacità di restituire il prestito. Oggi il Codice della crisi individua una ben precisa soglia del reddito, superata la quale, il prestito è ritenuto inadeguato e la banca deve astenersi dal concederlo. Il debitore, una volta corrisposti tutti i debiti bancari o comunque noti alla banca, deve poter disporre di una somma pari all’assegno sociale (oggi 468 euro per 13 mensilità) moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare (1 per 1 componente; 1,57 per 2; 2,04 per 3; 2,46 per 4; 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare). Al di sotto di questa soglia la banca non deve erogare il prestito.
L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) deve valutare se il creditore abbia concesso credito valutando il merito creditizio del debitore, assicurandosi che disponga di un reddito sufficiente per poter assicurare una vita dignitosa a sé e alla propria famiglia. Quando la banca o la finanziaria abbia violato tale dovere non può opporsi al piano e contestarne la convenienza.
Il Codice della crisi consente quindi di non ritenere in colpa grave il consumatore qualora vi sia un comportamento colposo della banca che abbia concesso un prestito poco sostenibile. Il consumatore potrà invece essere considerato in una situazione di colpa grave solo quando abbia nascosto alla banca debiti non bancari non risultanti dalla Centrale rischi e dalle altre banche dati.
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