Il Piano del consumatore: cos’è e come funziona?

Tra le procedure per ottenere l’esdebitazione, ovvero la cancellazione dei debiti che non sono stati pagati, c’è il Piano del consumatore.

È uno strumento di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, che consente alle persone fisiche, che non siano soggette ad altre procedure concorsuali, di ristrutturare i propri debiti in modo sostenibile con il proprio reddito e patrimonio.

Il Piano del consumatore trova la sua disciplina nella legge n. 3/2012, anche nota come “legge sul sovraindebitamento”, e successive modifiche introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), entrato in vigore definitivamente nel 2022. Tale normativa mira a offrire una soluzione ai soggetti in difficoltà economica che non possono accedere ad altre procedure concorsuali, come il fallimento.

Chi può accedere?

Il Piano del consumatore è riservato esclusivamente alle persone fisiche che non abbiano contratto debiti nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali.

Il debitore deve trovarsi in una condizione di “sovraindebitamento”, ovvero nell’impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Come funziona?

  1. Presentazione della domanda: il consumatore deve presentare tramite un “Organismo di Composizione della Crisi (OCC)” un’istanza al tribunale competente, allegando una proposta dettagliata di ristrutturazione del debito, come previsto dall’art. 67 Codice della Crisi:
  2. con “contenuto libero”
  3. con indicazione di tutti i debiti e che preveda “il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”
  4. con allegata una relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, sull’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni, sulla valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, sui costi della procedura.
  • Valutazione del giudice: il giudice verifica la “meritevolezza” del consumatore, ossia se il sovraindebitamento non sia derivato da dolo, malafede o colpa grave (non può accedere il consumatore alla procedura già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o che ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte).
  • Omologazione: se il piano è ritenuto equo e sostenibile, tramite una valutazione della capacità economica del consumatore, il giudice lo omologa. A differenza di altre procedure, non è necessaria l’approvazione dei creditori.
  • Esecuzione del piano: il debitore è tenuto a rispettare gli impegni previsti nel piano, sotto la vigilanza dell’OCC che risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario.
  • Effetti: se il piano viene rispettato, il consumatore ottiene l’esdebitazione.

Grazie al Piano del consumatore il debitore può evitare il pignoramento di beni essenziali, ottenendo lo stralcio parziale di debiti.

Una volta avviata la procedura, i creditori non possono procedere con azioni di recupero forzoso.

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