Pubblicità delle scommesse online: sarebbe vietata, ma…

La normativa italiana in materia di pubblicità delle scommesse online pare che sia una delle più restrittive in Europa.

Il “decreto dignità”, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge n. 96/2018 ha infatti introdotto all’art. 9 un divieto che dovrebbe essere assoluto di pubblicità dei giochi e delle scommesse con vincite in denaro.

L’obiettivo dichiarato del legislatore è quello di contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, contrastare la ludopatia riducendo la pressione commerciale sui consumatori e tutelando in particolare i soggetti più vulnerabili, come “giocatori patologici”, minori e anziani.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), l’ente preposto alla vigilanza, e negli ultimi anni ha adottato numerosi provvedimenti nei confronti di operatori digitali e piattaforme online e ha pubblicato “linee guida” che forniscono chiarimenti interpretativi.

Perché in televisione questo divieto non sembra rispettato, in particolare sui canali sportivi? Cosa prevede la normativa?

L’articolo 9 del decreto dignità stabilisce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro. Il divieto opera su tutti i mezzi di comunicazione, senza distinzioni tra media tradizionali e digitali:

  • televisione e radio;
  • stampa quotidiana e periodica;
  • internet e social network;
  • piattaforme di streaming;
  • sponsorizzazioni di eventi sportivi, culturali o artistici.

Che cosa si intende per pubblicità “indiretta”?

Ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, a prescindere all’esplicita induzione del destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto.

Tale nozione dovrebbe ampliare ulteriormente la portata della disciplina: non sono vietati solo gli spot espliciti, ma anche tutte quelle comunicazioni che, pur non presentandosi come annunci pubblicitari tradizionali, risultano idonee a promuovere marchi, piattaforme o servizi di scommesse. È il caso, ad esempio, delle sponsorizzazioni sportive, del product placement o dei contenuti realizzati da influencer.

Non rientrano, come anche indicato nelle linee guida dell’AGCM, nel divieto:

  • “i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors”, che secondo l’Autorità “non sono da considerarsi come forme di pubblicità, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza”;
  • le comunicazioni di “responsabilità sociale di impresa”, quali per esempio, molto frequenti, sui fattori di rischio legati al gioco patologico, realizzati dagli stessi operatori del settore.

Ma sicuri che nella percezione dei consumatori questi servizi non comportino una pubblicità (diretta o indiretta)? Perché esiste ancora questa “zona grigia” che garantisce ancora una forte visibilità alle piattaforme per le scommesse?

Il dubbio resta, soprattutto se il divieto di pubblicità dovrebbe essere “assoluto”.

La violazione del divieto comporta sanzioni amministrative di importo rilevante, destinati al Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

 La responsabilità non ricade esclusivamente sull’operatore di gioco, ma può estendersi:

  • al soggetto che commissiona la pubblicità;
  • al mezzo di diffusione;
  • alla piattaforma che ospita o veicola il contenuto.

Restano infine escluse dal divieto alcune comunicazioni relative a giochi gestiti direttamente dallo Stato, come specifiche lotterie e i giochi che non prevedono vincite in denaro.