Meritevolezza e Merito Creditizio

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La legge 3/2012, nel definire i soggetti che possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento stabilisce che è necessario che il debitore rispetti questi requisiti di meritevolezza:

  • non aver fatto ricorso alle procedure disciplinate nella legge 3/2012 nei cinque anni precedenti il deposito della domanda;
  • non aver subito per cause a lui imputabili un provvedimento di risoluzione dell’accordo del debitore o di revoca e cessazione degli effetti del piano del consumatore;
  • non aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Tra le procedure definite dalla legge 3/2012, il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi prevedono poi alcuni requisiti specifici, che impediscono l’ammissione alla singola procedura, anch’essi relativi alla “meritevolezza” del debitore. In particolare:

  • la prima procedura non può essere aperta se il debitore ha determinato il suo sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: non si prende in considerazione il singolo atto di frode, ma il conteggio complessivo fraudolento che possa essere considerato la causa (o tra le cause) del sovraindebitamento;
  • nel caso di accordo di composizione della crisi, il ricorso del debitore è inammissibile se risulta che egli abbia compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Nella procedura di liquidazione del patrimonio, la verifica dell’inesistenza di atti in frode ai creditori non è invece condizione per l’apertura della procedura: il liquidatore infatti ha la facoltà di intraprendere l’azione revocatoria ordinaria, con la quale pertanto può chiedere che il giudice ponga nel nulla gli eventuali negozi stipulati dal debitore al fine di sottrarre alcuni dei propri beni alla garanzia generica in favore dei suoi creditori.

Il merito creditizio è invece un parametro che banche e finanziatori devono tenere in considerazione, al fine di valutare la sostenibilità della situazione debitoria del soggetto che richiede un prestito; è quindi un presidio, posto a carico delle banche, per assicurare prestiti responsabili che possano essere restituiti senza compromettere una vita dignitosa del debitore.

Nella valutazione del merito creditizio, l’Organismo di Composizione della Crisi deve effettuare anche una valutazione dell’operato del soggetto finanziatore: dovrà verificare se abbia tenuto o meno conto del merito creditizio del debitore valutato con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. Molti tribunali oggi ritengono correttamente che in caso di erogazione di un prestito che il consumatore non possa restituire, in violazione del dovere di valutare il merito creditizio, la banca non possa opporsi alle procedure di composizione della crisi per immeritevolezza del consumatore.

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