Liquidazione controllata dei beni: cos’è e come funziona

È una procedura che, come il Piano del consumatore può portare il consumatore in grave difficoltà economica all’esdebitazione, ovvero alla cancellazione dei debiti.

È disciplinata dagli artt. 268-277 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019).

Oltre ai consumatori possono accedere alla liquidazione controllata professionisti e lavoratori autonomi, enti non commerciali e imprenditori “minori”, cosiddetti “non fallibili”.

Per le imprese, la soglia di fallibilità è determinata in base al valore dei debiti, dei ricavi e dell’attivo patrimoniale.

Perché un’impresa sia fallibile deve verificarsi uno di questi requisiti:

  1. al momento della richiesta di fallimento, l’azienda ha dei debiti scaduti che superano i 500 mila euro
  2. nei tre anni precedenti alla richiesta di fallimento, i ricavi lordi annui superano i 200 mila euro
  3. nei tre anni precedenti alla domanda di fallimento, l’azienda ha un attivo patrimoniale superiore ai 300 mila euro.

Come funziona la procedura di liquidazione controllata?

Il consumatore debitore o altro soggetto non fallibile può presentare volontariamente una richiesta, tramite un ricorso presso il tribunale dove risiede – con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi che deve redigere una relazione ed eventualmente senza l’assistenza di un avvocato – oppure la liquidazione può essere chiesta dai creditori o dal Pubblico Ministero se il debitore è insolvente. 

La domanda di liquidazione controllata può essere presentata dal creditore quando il debitore si trovi in stato di insolvenza, anche in presenza di procedure esecutive individuali, se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è superiore o uguale a 50 mila euro (art. 268 c. 2° Codice della Crisi, come modificato dal d.lgs. 83/2022). Non si apre la procedura se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non c’è attivo da distribuire.

Cosa fa il tribunale?

  • Apre la procedura di liquidazione controllata, verificando l’assenza di richieste per altre soluzioni di crisi e la sussistenza di tutti i presupposti;
  • nomina un giudice delegato e un liquidatore, confermando eventualmente l’Organismo di Composizione della Crisi;
  • ordina al debitore che deve depositare documenti contabili e fiscali entro 7 giorni;
  • ordina la consegna dei beni e la pubblicazione della sentenza, con trascrizione nei registri ufficiali se ci sono beni immobili o mobili registrati.

Cosa fa il liquidatore?

Ha il compito di gestire e vendere il patrimonio del debitore per soddisfare i creditori, seguendo le direttive del tribunale, attraverso le seguenti attività:

  • prende possesso dei beni, verificando il patrimonio del debitore e ordinando la consegna o il rilascio dei beni da parte del debitore o di terzi;
  • gestisce le operazioni di liquidazione, vendendo i beni mobili e immobili del debitore e riscuotendo eventuali crediti;
  • esamina le domande dei creditori, ricevendo le domande di ammissione al passivo e predisponendo lo stato passivo dei crediti;
  • distribuisce il ricavato ai creditori, ripartendo le somme ottenute dalla vendita dei beni secondo l’ordine di preferenza stabilito dalla legge;
  • si occupa della pubblicità della procedura, pubblicando la sentenza nei registri ufficiali e trascrivendola presso uffici competenti relativamente a beni immobili o mobili registrati;
  • relaziona il tribunale sull’andamento della liquidazione e aggiornando il giudice delegato.

Al termine della liquidazione, il liquidatore chiude la procedura e il debitore, se in regola, può chiedere l’esdebitazione.

Tutti i beni del debitore possono essere liquidati?

No. Ci sono crediti e beni del consumatore che sono esclusi dalla liquidazione:

  1. i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile (es. crediti alimentari, sussidi a persone comprese nell’elenco dei poveri, per maternità, malattie o funerali);
  2. i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
  3. i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del c.c., a mente del quale i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia non sono aggredibili;
  4. beni che non possono essere pignorati per disposizione di legge.