È una procedura che, come il Piano del consumatore può portare il consumatore in grave difficoltà economica all’esdebitazione, ovvero alla cancellazione dei debiti.
È disciplinata dagli artt. 268-277 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019).
Oltre ai consumatori possono accedere alla liquidazione controllata professionisti e lavoratori autonomi, enti non commerciali e imprenditori “minori”, cosiddetti “non fallibili”.
Per le imprese, la soglia di fallibilità è determinata in base al valore dei debiti, dei ricavi e dell’attivo patrimoniale.
Perché un’impresa sia fallibile deve verificarsi uno di questi requisiti:
- al momento della richiesta di fallimento, l’azienda ha dei debiti scaduti che superano i 500 mila euro
- nei tre anni precedenti alla richiesta di fallimento, i ricavi lordi annui superano i 200 mila euro
- nei tre anni precedenti alla domanda di fallimento, l’azienda ha un attivo patrimoniale superiore ai 300 mila euro.
Come funziona la procedura di liquidazione controllata?
Il consumatore debitore o altro soggetto non fallibile può presentare volontariamente una richiesta, tramite un ricorso presso il tribunale dove risiede – con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi che deve redigere una relazione ed eventualmente senza l’assistenza di un avvocato – oppure la liquidazione può essere chiesta dai creditori o dal Pubblico Ministero se il debitore è insolvente.
La domanda di liquidazione controllata può essere presentata dal creditore quando il debitore si trovi in stato di insolvenza, anche in presenza di procedure esecutive individuali, se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è superiore o uguale a 50 mila euro (art. 268 c. 2° Codice della Crisi, come modificato dal d.lgs. 83/2022). Non si apre la procedura se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non c’è attivo da distribuire.
Cosa fa il tribunale?
- Apre la procedura di liquidazione controllata, verificando l’assenza di richieste per altre soluzioni di crisi e la sussistenza di tutti i presupposti;
- nomina un giudice delegato e un liquidatore, confermando eventualmente l’Organismo di Composizione della Crisi;
- ordina al debitore che deve depositare documenti contabili e fiscali entro 7 giorni;
- ordina la consegna dei beni e la pubblicazione della sentenza, con trascrizione nei registri ufficiali se ci sono beni immobili o mobili registrati.
Cosa fa il liquidatore?
Ha il compito di gestire e vendere il patrimonio del debitore per soddisfare i creditori, seguendo le direttive del tribunale, attraverso le seguenti attività:
- prende possesso dei beni, verificando il patrimonio del debitore e ordinando la consegna o il rilascio dei beni da parte del debitore o di terzi;
- gestisce le operazioni di liquidazione, vendendo i beni mobili e immobili del debitore e riscuotendo eventuali crediti;
- esamina le domande dei creditori, ricevendo le domande di ammissione al passivo e predisponendo lo stato passivo dei crediti;
- distribuisce il ricavato ai creditori, ripartendo le somme ottenute dalla vendita dei beni secondo l’ordine di preferenza stabilito dalla legge;
- si occupa della pubblicità della procedura, pubblicando la sentenza nei registri ufficiali e trascrivendola presso uffici competenti relativamente a beni immobili o mobili registrati;
- relaziona il tribunale sull’andamento della liquidazione e aggiornando il giudice delegato.
Al termine della liquidazione, il liquidatore chiude la procedura e il debitore, se in regola, può chiedere l’esdebitazione.
Tutti i beni del debitore possono essere liquidati?
No. Ci sono crediti e beni del consumatore che sono esclusi dalla liquidazione:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile (es. crediti alimentari, sussidi a persone comprese nell’elenco dei poveri, per maternità, malattie o funerali);
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del c.c., a mente del quale i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia non sono aggredibili;
- beni che non possono essere pignorati per disposizione di legge.







